Regolamento
pagina aggiornata il 5 febbraio 2020 da Stefano Deiuri

Regolamento della biblioteca

Art. 1

A tutti i soci del CAI, in regola con i canoni dell'anno in corso, è consentito consultare i volumi della biblioteca nei giorni di apertura della sede stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

E' istituito il servizio prestiti. Per ciascun volume la durata massima del prestito è fissata in 30 giorni. Il socio, per eccezionali e giustificati motivi, può richiedere un prolungamento, che sarà concesso fissandone il periodo. Per le cassette video il prestito è limitato a una sola settimana.

Art. 3

Non è concesso il prestito dei periodici, delle Guide dei Monti d'Italia, delle guide escursionistiche, delle cartine topografiche e dei libri di valore storico.

Art. 4

Le opere date in prestito, che non possono essere superiori a due, vengono consegnate al richiedente previa compilazione e firma di un apposito modulo.

Art. 5

Il responsabile della biblioteca ha sempre la facoltà di chiedere l'immediata restituzione delle opere prestate qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 6

Chi danneggia o perde un'opera ottenuta in prestito o non aderisce all'invito di restituirla, deve pagarne il valore di riacquisto e può anche temporaneamente o permanentemente essere escluso dai prestiti.

Art. 7

Le richieste di nuovi volumi per la biblioteca vanno inoltrate al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'acquisto in base alle somme stanziate in bilancio.


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