CAI Monfalcone
Statuto
pagina aggiornata il 25 ottobre 2018 da Stefano Deiuri

STATUTO SEZIONALE

  1. TITOLO I
  2. TITOLO II
  3. TITOLO III
  4. TITOLO IV
  5. TITOLO V
  6. TITOLO VI
  7. TITOLO VII
  8. TITOLO VIII
  9. TITOLO IX

NOTA: Il presente Statuto è stato approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI nella riunione del 7 febbraio 2009.

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Versione stampabile in formato pdf: Statuto del Club Alpino Italiano
Versione stampabile in formato pdf: Regolamento generale del Club Alpino Italiano


TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione e durata
È costituita con sede legale in Monfalcone, l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Monfalcone” con sigla “CAI – Sezione di Monfalcone”, struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. L’Associazione è stata fondata nel 1933 come sottosezione della Società Alpina delle Giulie di Trieste e si è resa autonoma nel 1948. È soggetto di diritto privato, dotato di un proprio ordinamento che le assicura un’autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia.
L’Associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 2 - Natura
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio regolamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi
L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, lo studio e la conoscenza delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.
Per conseguire tali scopi, provvede:

  1. alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
  2. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
  3. alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, sportivo-dilettantistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  4. all’indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, sportivo-dilettantistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  5. alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
  6. alla promozione, anche in collaborazione con Enti, Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
  7. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
  8. all’organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero delle vittime;
  9. alla pubblicazione del periodico sezionale denominato “Bivacco sotto la Rocca” del quale è editrice e proprietaria;
  10. alla cura della sede dell’Associazione, della biblioteca, della cartografia e dell’archivio.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 – Locali sede
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi d’urgenza, dal Presidente.


TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Soci
Sono previste le seguenti categoria di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.
Partecipano alle attività della Sezione con gli stessi diritti dei soci ordinari i soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea.
È ammessa la partecipazione di soci tesserati presso altre Sezioni, che intendono partecipare all’attività sezionale, con la qualifica di “socio aggregato”.
Il socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.

Art. 6 – Ammissione
Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore d’età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione cui è stata presentata la domanda decide sull’accettazione. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto l’anno successivo.

Art. 7 – Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

  1. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
  2. la quota associativa annuale;
  3. il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
  4. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d), del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L’Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.
Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al socio.
Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 8 – Durata
La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Dimissioni
Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, per morte del socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare.

Art. 12 – Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.


TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 – Organi della Sezione
Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’Assemblea:

  • adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
  • elegge il Presidente;
  • elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
  • delibera le quote associative, di ammissione ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
  • approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
  • delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
  • delibera lo scioglimento della Sezione;
  • delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
  • delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione
L’Assemblea ordinaria dei soci si svolge almeno due volte all’anno. Una prima volta entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno decorso, delle relazioni che l’accompagnano e per l’elezione dei membri del Comitato Elettorale e dei delegati. Una seconda volta entro il 30 novembre per l’approvazione del bilancio di previsione, per la fissazione delle quote sociali e per l’elezione alle cariche sociali. L’Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti oppure da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione.

Art. 16 – Partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e familiari, maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni socio delegato può portare due sole deleghe.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.
Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta; è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvati con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto: tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di sei componenti, più il Presidente, eletti dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche e funzioni:

  • convoca l’Assemblea dei soci;
  • propone all’Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
  • redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
  • pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  • adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei soci di cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
  • cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
  • delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
  • delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
  • delibera sulle domande di iscrizione di nuovi soci;
  • delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
  • cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
  • proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.
    Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Art. 20 – Durata e scioglimento
Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili, tranne il Presidente che può essere rieletto una sola volta; lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. I consiglieri, invece, si rinnovano in ragione di un terzo per ciascun anno sociale, decadono dalla carica dopo un triennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente convoca il Collegio dei Revisori dei Conti e può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d’urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere incarichi di controllo e ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci di singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo, ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

  • sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei soci;
  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • presenta all’Assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
  • pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
    Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento dell’elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.
    Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.
    Il Presidente dirige l’Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente.
    In caso d’impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; detiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 – Compiti del Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di quest’organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – Composizione e durata
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, tra i propri componenti effettivi, il presidente che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio; i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale senza diritto di voto ed assistono all’Assemblea dei Soci.
È compito dei Revisori dei Conti:

  • l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio revisionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei Soci;
  • il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione;
  • la convocazione dell’assemblea dei Soci in caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
    Il collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
    I revisori eletti che, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, non siano intervenuti alla riunione del Collegio, decadono dalla carica. Il revisore così decaduto o venuto a mancare per qualsiasi altro motivo viene sostituito dal primo dei non eletti e mantiene l’anzianità del subentrato; mancando questa possibilità, il Consiglio Direttivo deve procedere alla convocazione di un’Assemblea Straordinaria per eleggere i componenti mancanti. I nuovi eletti assumono la carica di revisori sostituiti.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all’Associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale e periferiche.


TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art.28 – Commissioni, Gruppi e Scuole
Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.
Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non soci.


TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Costituzione
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.
Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.


TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30– Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti su beni sociali; dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.


TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Esercizio Sociale
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo propone il bilancio redatto dal tesoriere, che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
In caso di scioglimento della Sezione le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.


TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art.32 – Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi agli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento Disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.
Il suesteso testo è stato approvato dall’Assemblea dei Soci della Sezione di Monfalcone del Club Alpino Italiano nella seduta del 23 novembre 2007.


NORME PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le candidature, in numero illimitato, vengono raccolte da un Comitato Elettorale, formato da almeno tre persone, eletto dal Consiglio Direttivo. Il Comitato ha il compito di valutare e indicare i nominativi dei soci da proporre all’Assemblea per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Le candidature, accompagnate dall’accettazione del candidato, devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell’Assemblea al Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo, nei 20 giorni antecedenti l’Assemblea, predispone le schede di votazione, riportando sulle stesse, in ordina alfabetico, i nominativi dei candidati.
L’elenco dei candidati deve essere esposto nel seggio elettorale almeno un’ora prima dell’inizio dell’Assemblea.
Eventuali eccezioni sulle candidature o sull’operato del Consiglio Direttivo in merito alle stesse devono essere sollevate, pena la decadenza, prima dell’inizio della votazione. Esse vengono risolte dal Presidente dell’Assemblea. Contro tale decisione è ammesso immediato appello all’Assemblea che decide seduta stante.
L’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti avviene in tre momenti successivi durante la stessa Assemblea Ordinaria e con tre distinte schede.
Per l’elezione del Presidente può essere espressa una sola preferenza, per l’elezione del Consiglio Direttivo possono essere espresse, al massimo, sei preferenze, mentre per i Revisori dei Conti, al massimo possono essere espresse tre preferenze.
L’assemblea vota le cariche sociali a scrutinio segreto. Si procederà immediatamente allo spoglio, prima le schede riservate al nominativo del Presidente, poi quelle dei nominativi del Consiglio Direttivo, successivamente quelle riservate ai nominativi dei Revisori dei Conti. I risultati saranno comunicati da chi presiede l’Assemblea.
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di questi, prevale la maggiore anzianità d’iscrizione alla Sezione, in caso di pari anzianità decide la sorte.
Per rispettare la norma dell’art. 20, secondo la quale il CD deve rinnovarsi per un terzo ogni anno, in caso di rinnovo totale del CD ai primi due candidati eletti per numero di voti viene assegnato un mandato di tre anni, ai secondi due uno di due anni ed agli ultimi due uno annuale; in caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità d’iscrizione al sodalizio.


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